A Mosca nel Centro Internazionale dei Roerich dal 8 al 11 ottobre 2010 si è svolta la conferenza internazionale scientifica e pubblica “Il 75o anniversario del Patto Roerich ”.
Alla conferenza hanno partecipato 443 delegati di cui 27 persone sono arrivate dall’estero. Rappresentavano i circoli pubblici, scientifici e culturali da 25 paesi del mondo, inclusi l’Armenia, la Bielorussia, il Kasakhstan, il Kirghistan, il Tadgikistan, la Moldova, la Russia, l’Uzbekistan, l’Ucraina, la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, l’Austria, la Bulgaria, l’Israele, l’India, la Spagna, l’Italia, il Canada, il Libano, la Mongolia, i Paesi Bassi, la Romania, la Francia, la Chechia, la Svizzera.
Alla conferenza hanno preso parte i dirigenti di una serie delle organizzazioni culturali internazionali: il presidente dell’Associazione dei comitati dello “ Scudo Blu “ Carlo fon Gabsburg-Lotringhen (l’Austria); il segretario generale del comitato nazionale d’Austria dello“Scudo Blu”, professore dell’Università di Vienna Fridrikh T.Scipper (l’Austria); il membro del comitato nazionale d’Austria dello“Scudo Blu” Holgher Aihbergher (l’Austria); il presidente della Società Austriaca per la tutela del retaggio culturale Norbert Furstenhofer (l’Austria); il presidente vice della Federazione Europea per la protezione del patrimonio culturale Europa Nostra Alessandro Sain-Vitghenshtein (i Paesi Bassi), il capo del Servizio Consultativo per il diritto umanitario internazionale presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa Maria Teresa Dutli (la Svizzera); l’accademico dell’Accademia delle scienze di Mongolia, presidente dell’Associazione mondiale dei mongolisti, professore Sciagdarien Bira (la Mongolia); il presidente della Società nazionale Roerich di Bulgaria Marga Kuzarova.
Alla conferenza è stata approvata unanimemente la risoluzione che segue
Risoluzione della
conferenza internazionale
scientifica e pubblica “Il 75o anniversario del Patto Roerich”.
8-11 ottobre 2010
I. Prendendo in considerazione i principi e le norme del diritto internazionale nel
campo della protezione dei valori culturali, cioè:
Tenendo presente che :
secondo il principio fondamentale del diritto internazionale, i monumenti storici, i beni culturali, i musei, le istituzioni scientifiche, artistiche, quelle di istruzione e di cultura rappresentano il patrimonio culturale dei popoli che non dipende dalla loro appartenenza statale e dalla forma della proprietà [1].
Lo stesso principio fondamentale indica con fermezza, che un danno o una sparizione di ogni oggetto del retaggio culturale provoca l’impoverimento disastroso del patrimonio di tutti i popoli del mondo [2].
Tenendo presente che:
Ogni stato, sul territorio del quale si trovano gli oggetti dell’eredità culturale da proteggere, è obbligato di conservare questa parte del patrimonio dell’umanità e di assicurare la sua trasmissione alle ulteriori generazioni [3].
Tutti i valori culturali fanno parte dell’eredità mondiale e ogni stato assume la responsabità sotto questo aspetto non solamente verso i suoi proprii cittadini, ma davanti ai circoli pubblici di tutto il mondo [4].
Tenendo presente che:
oggigiorno la protezione del patrimonio culturale eseguita dagli stati a livello nazionale non è sufficiente e non è adeguata abbastanza spesso per le grandi spese che richiede, per mancanza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese, sul territotio del quale si trova un oggetto culturale da proteggere [5], e non solo per questo, ma anche - e ciò ci si allarma molto – a causa delle imperfezioni nel sistema legale e giudiziario di un certo stato, le quali non permettono di garantire la conservazione del patrimonio culturale e la protezione dei diritti dell’uomo nel campo della cultura per causa di trascuratezza e negligenza degli organi statali verso il retaggio culturale come pure per la distruzione premeditata del patrimonio culturale inclusa la situazione, in cui le misure appropriate non si effettuano premeditatamente per interdire, prevenire, chiudere e punire qualsiasi azione inerente alla rovina premeditata del tale patrimonio culturale [6].
Tenendo presente che:
esistono la regolarizzazione basata sul diritto internazionale e il meccanismo internazionale della protezione del patrimonio culturale nei casi in cui lo stato, sul territorio del quale si trova, manchi al suo dovere di tutelarlo e conservarlo come una parte del patrimonio culturale di tutta l’umanità, ma essi non sono adottati spesse volte.
Nei casi sopraindicati è indispensabile a livello mondiale la protezione a livello mondiale e tramite il congegno giuridico internazionale, anzi è il mezzo non sostituibile per conservare il tale patrimonio culturale.
Tenendo presente che:
secondo i principi e le norme stabiliti, il diritto all’accesso alla cultura e alla partecipazione alla vita culturale sono diritti dell’uomo [7], la loro violazione provoca la trasgressione di dignità della personalità umana e delle sue libertà e non deve esser tollerata da nessuno stato e da nessuna opinione pubblica;
La tutela del patrimonio culturale condiziona direttamente la possibilità di realizzare il
diritto all’adito alla cultura e alla partecipazione alla vita culturale;
Nel diritto internazionale è stato stabilito il principio, secondo il quale la protezione del patrimonio culturale contro i rischi e il loro prevenimento sono molto più importanti del risarcimento per i danni nel caso del detrimento o della perdità, perchè lo scopo principale è conservare il retaggio culturale e non sostituire mediante i mezzi finanziari gli oggetti, i quali non sono rimpiazzabili [8] .
Manca il congegno giuridico internazionale universale per proteggere i diritti dell’uomo nel campo della cultura.
In Europa esiste il meccanismo legale internazionale per difendere i diritti dell’uomo nel caso della loro violazione, quando a livello nazionale (all’interno di uno Stato) le possibilità della loro protezione sono esaurite. Però è problematico adempire il meccanimo giuridico sopraindicato per i diritti dell’uomo nel campo della cultura, perchè la compensazione materiale non è suscettibile di risarcire interamente e di sostituire il patrimonio culturale, il quale non è sostituibile, e non possono in nessun modo esser compensati mediante i mezzi finanziari la privazione di possibilità per l’opera creativa [9], di quelle per lo sviluppo culturale delle generazioni futuri come pure l’impoverimento del patrimonio culturale di tutta l’umanità [10].
Tenendo presente che:
la regolarizzazione dei problemi che non sono abbracciati completamente dagli atti giuridici internazionali inerenti al patrimonio culturale sarà determinata dai principi del diritto internazionale, da quelli umani e dalle richieste della coscienza pubblica [11].
Tenendo presente che:
uno dei più importanti principi giuridici internazionali riguardanti la protezione del patrimonio culturale, espresso negli atti dell’ UNESCO, è quello di una partecipazione attiva delle personalità pubbliche, perchè “ la migliore garanzia della conservazione dei valori culturali è la stima e l’amore del popolo per essi” [12].
Uno dei migliori modi di esprimere l’opinione pubblica e l’ottimo mezzo per i circoli pubblici di partecipare alla preservazione dei valori culturali è la forma dell’attività in qualità di organizzazioni non governative (locali, nazionali e internazionali). Dimostravano molte volte non solo la loro capacità di proteggere il patrimonio culturale e non solo, ma anche il loro ruolo in merito era insostituibile.
Tenendo presente che:
in conformità ai paragrafi dello Statuto dell’UNESCO, il mondo deve basarsi sulla solidarietà intellettuale e morale dell’umanità, perciò quella delle organizzazioni internazionali e delle strutture nazionali non governamentali non è rimpiazzabile come per salvaguardare la pace, così per proteggere il patrimonio culturale.
La solidarietà indicata delle organizzazioni non governamentali può divenire la parte importantissima del meccanismo internazionale che sarebbe capace di rispondere alla grande necessità di proteggere il patrimonio culturale, quando le azioni degli stati riguardanti la tutela di una tale eredità a causa di ragioni soprannominate non sono sufficienti o non sono adeguate.
Nella causa della protezione del retaggio culturale le organizzazioni non governative, che hanno unito i loro sforzi per preservare il patrimonio culturale in nome del futuro dell’umanità, devono conformemente agli atti giuridici internazionali nel campo della cultura avere tutto il sostegno degli stati-membri dell’UNESCO, come pure l’appoggio dell’UNESCO stessa e delle altre strutture internazionali intergovernamentali, che ne sono competenti.
Tenendo presente che:
in conformità ai paragrafi del punto 2(c) articolo 1 dello Statuto dell’UNESCO, l’UNESCO assume la responsabilità di conservare, aumentare e diffondere le conoscenze, “preoccupandosi
di conservazione e di tutela del patrimonio culturale dell’umanità cioè dei libri, delle opere d’arte, dei monumenti di una importanza storica e scientifica”.
II. Prendendo in considerazione l’importanza mondiale dell’eredità culturale dei Roerich e lo stato della sua conservazione, in particolarità:
Tenendo conto
di una grande portata del retaggio artistico, scientifico, filosofico e litterario dei Roerich per la cultura di tutta l’umanità, del suo potenziale nell’ unire i popoli in nome della cultura ed anche di un carattere profondo umanitario delle idee dei Roerich, di un gran potenziale dell’eredità per lo sviluppo delle scienze naturali e umanitarie;
del contributo importantissimo di Nicolai K. Roerich nel formare del sistema giuridico internazionale per la protezione del patrimonio culturale tramite la proposta dell’Accordo di tutela degli istituti artistici e scientifici ed dei monumenti storici (il Patto Roerich), firmato nella Casa Bianca a Washington nel 1935, con l’affermare in tal modo dei principi fondamentali di tale protezione.
Avendo per scopo la conservazione dell’eredità della famiglia Roerich per le lontane generazioni;
Tenendo conto:
del fatto che il patrimonio dei Roerich è sparpagliato in molti paesi del mondo e ciò richiede la sua cataloghizzazione minuziosa, la sua descrizione e il suo computo al fine di avere il diritto all’adito a questo retaggio culturale mondiale e il diritto di usufruirsene allo scopo sia di non permettere vendere le sue parti separate illegalemente [13], che di creare la possibilità di ricambio internazionale dei beni culturali, i quali fanno parte di questo patrimonio.
Tenendo presente che in Russia:
a Mosca il figlio minore dei Roerich - Svetoslav N.Roerich, cittadino dell’India, un eminente pittore, pensatore e scienziato - ha fondato il Centro Internazionale dei Roerich, al quale S.N.Roerich ha testato l’eredità dei suoi genitori, trasmessa nel 1990. Il Centro Internazionale dei Roerich ha eseguito la volontà di S.N.Roerich e ha creato il Museo non governativo N.K.Roerich.
Il Centro Internazionale dei Roerich realizzando le idee dei Roerich nella sua attività, popolarizzando e sviluppando il loro retaggio artistico, rappresenta lo spazio della libertà, la libertà del pensiere, della creatività e della conoscenza, e ciò è molto importante per rinascere una vera originale cultura del paese in cui esisteva il controllo ideologico nel campo della cultura più di 70 anni.
La creazione dello spazio indipendente e libero della cultura, effettuata dal Centro Intenazionale dei Roerich, ha eccitato la fortissima reazione di contrazione dalla parte dei vecchi meccanismi esistenti. Il Centro internazionale dei Roerich, l’organizzazione internazionale non governativa, creando il museo di livello mondiale e rappresentando un gran centro culturale, scientifico e spirituale che diffonde le idee di pace, di stima per tutte le culture, che educa, ispirando un gran rispetto verso le conoscenze tradizionali dei popoli del mondo fra le larghe masse pubbliche e tra i giovani, che stimula le loro ricerche scientifiche, questo Centro non ha ricevuto nessun’ assiatenza, nè economica, nè finanziaria, nè giuridica, nè tecnica, dalla parte delle strutture statali benchè ciò sia raccomandato dagli atti internazionali dell’UNESCO [14]. Anzi, gli organi statali hanno agito in modo attivo e le loro azioni, violando i principi fondamentali degli atti internazionali dell’UNESCO, avevano per scopo di far smettere l’attività e di far chiudere il Centro Internazionale dei Roerich e il Museo N.K.Roerich, questo “centro della ragione e della cultura” [15].
In Russia la trasgressione della volontà dell’ultimo della famiglia Roerich, S.N.Roerich, legata alla sua disposizione testamentaria riguardante il patrimonio della famiglia Roerich, condiziona l’impossibilità di esecuzione e per conseguenza la violazione di una serie di diritti, di principi della cooperazione internazionale culturale, fissati dalla Dichiarazione dell’UNESCO (art.1, p.1,2; art.4, p.1,2,3,4; art.7, p.1,2; ecc.) ed anche provoca la trasgressione del diritto principale, quello all’adito al retaggio culturale, cioè al patrimonio dei Roerich.
Durante 20 anni in condizioni difficilissime il Centro Internazionale dei Roerich ha sopravvissuto, anzi, ha cresciuto e sviluppato, è diventato un gran centro della scienza, dell’illuminismo e della cultura, che ha fatto tutto il suo possibile per conservare l’eredità dei Roerich in Russia. È un altro chiaro esempio del ruolo straordinario delle organizzazioni non governative che hanno nella causa di preservazione del patrimonio culturale e sopratutto durante i periodi critici di trasformazioni economiche e sociali.
Rilevando che
L.V.Sciaposhnikova , il primo presidente vice del Centro Internazionale dei Roerich e direttore generale del Museo N.K.Roerich ha ricevuto il premio dell’Unione Europea “L’Europa Nostra” per la protezione del patrimonio culturale nel 2010;
Mettendo in rilievo
il contributo di B.I.Bulotchnik nel rinascimento delle migliori tradizioni del mecenatismo come mecenate disinteressato del Museo non governativo N.K.Roerich presso il Centro Internazionale dei Roerich, il quale ha prestato l’aiuto al Centro Internazionale dei Roerich nel creare del Museo, nel ricostruire del monumento di storia e di cultura dei secoli XVII-XIX “Il Podere dei Lopuhin”, in cui si trova oggi il Museo, nel fornire di tutto il necessario per il lavoro del Museo. In relazione a tale partecipazione alla vita dell’organizzazione pubblica il mecenate è costretto di incontrare ostacoli nella sua attività d’intraprenditore dalla parte dei funzionari statali, e questo fatto fa il suo contributo ancora più prezioso e importante. La rinascita delle tradizioni del mecenatismo è molto importante per il futuro, perchè dà una possibilità agli istituti e alle strutture culturali non governativi di adempiere i loro impegni inerenti alla protezione del patrimonio culturale nei casi che manchino qualche sostegno o aiuto dalla parte dello stato;
Mettendo in evidenza che
Il Centro Internazionale dei Roerich e il suo Museo pubblico N.K.Roerich continuano a lavorare nelle condizioni, in cui mancano le garanzie giuridiche della loro esistenza e della conservazione del patrimonio testato a queste strutture;
Dandosi
una grande preoccupazione a causa del fatto, che in Russia più da 50 anni non è chiara la situazione riguardante la preservazione dell’eredità dei Roerich, che si trova sul territorio della Federazione della Russia, come pure esiste la minaccia della distruzione delle parti separate di questo patrimonio dei Roerich;
Sottolineando che
la calunnia e la denigrazione dei nomi dei Roerich e del loro retaggio artistico, che sono ammissibili nella Federazione della Russia, portano alla trasgressione dell’obbligo fondamentale, fissato nella Dichiarazione dell’UNESCO sulla rovina premeditata del patrimonio culturale (art.3, p.3), vale a dire: “Gli stati devono tendere mediante tutti i mezzi appropriati ad ispirare la stima verso il patrimonio culturale nella società, sopratutto tramite i programmi di
istruzione, di chiarimento e d’informazione”.
Accetta l’appello seguente:
I. Alle organizzazioni internazionali e nazionali non governative, appelandoli:
1. Sostenere gli sforzi dell’organizzazione internazionale “Il Centro Internazionale dei Roerich” indirizzati alla preservazione del patrimonio culturale dei Roerich tramite l’istituzione del comitato internazionale costante, che si compone per lo più di strutture non governative, di presonalità pubbliche e che ha per scopo la conservazione dell’eredità culturale dei Roerich nel mondo.
2. Le organizzazioni presentate alla conferenza, vale a dire: la Federazione Europea per la protezione del patrimonio culturale Europa Nostra, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, l’Associazione dei comitati nazionali dello Scudo Blu, il Comitato Nazionale dello Scudo Blu dell’Austria, il Centro Internazionale dei Roerich, l’Associazione Russa per la protezione dei monumenti di storia e di cultura devono dar sostegno e prestar assistenza nel formare del Comitato organizzativo per preparare l’istituzione del Comitato internazionale costante per la protezione del patrimonio dei Roerich nel mondo.
3. Il sostegno indicato nel punto 1 rappresenta la possibilità di associarsi al Comitato internazionale costante per la protezione del patrimonio dei Roerich nel mondo, ed anche:
· di proporre delle questioni, che sono soggetti dell’attività di questo comitato, a tutti i fori internazionali adeguati per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale verso i problemi di preservazione del patrimonio culturale nel caso che una tale difesa non sia sufficiente a livello nazionale;
· di prestar appoggio alla causa della protezione dell’eredità dei Roerich nel mondo mediante le loro proprie risorse d’informazione e l’assistenza tecnica, cioè i siti, i bollettini d’informazioni, i materiali, ecc.;
· di usare tutti i provvedimenti possibili, giuridici e culturali, affinchè ogni stato comprenda in coscienza gli obblighi di conservare il patrimonio dei Roerich in nome di tutti i popoli del mondo.
II. Alla comunità mondiale e particolarmente agli stati, sul territorio dei quali si trovano le parti del retaggio culturale dei Roerich, inclusi la Federazione Russa, l’India, la Bulgaria, gli Stati Uniti:
1. Osservare rigorosamente i principi e le norme del diritto internazionale stabiliti nelle raccomandazioni e dichiarazioni dell’UNESCO, come pure adempire agli propri impegni, che derivano dalle convenzioni internazionali, retificate da esse;
2. Fare la cataloghizzazione completa e l’inventario di tutti i valori culturali (le opere pittoriche, i manoscritti, i documenti, le edizioni, i materiali d’archivio), che fanno parte del patrimonio culturale dei Roerich e si trovano sul loro territorio, assicurare la loro preservazione ed includerli nell’elenco del retaggio culturale nazionale affinchè:
· garantire per i loro cittadini al pari per quelli di tutto il mondo il diritto all’adito all’eredità dei Roerich che fa parte del patrimonio culturale mondiale;
· non permettere di vendere questi beni illegalmente;
· assicurare la possibilità di ricambio internazionale dei valori culturali, vale a dire delle opere dei Roerich.
3. Prestare un pieno appoggio al funzionamento del comitato internazionale vigente per la protezione del patrimonio dei Roerich nel mondo, dando ai suoi rappresentanti tutta l’informazione, la possibilità di lavorare con i documenti inerenti a questa eredità, con i beni culturali che fanno parte del patrimonio dei Roerich, come pure ogni altro aiuto necessario per efettuare i suoi obiettivi ed impegni.
II.2. Alla Federazione della Russia come allo stato membro dell’UNESCO:
1.Osservare i principi e le norme del diritto internazionale, stabiliti negli atti dell’UNESCO e il diritto dell’uomo all’istruzione e alla cultura; eseguire inderogabilmente la volontà di S.N.Roerich e trasmettere interamente l’eredità della famiglia Roerich, da lui testata, alla struttura, che è stata creata in Russia sulla sua volontà e iniziativa, cioè all’organizzazione internazionale non governativa “ Il Centro Internazionale dei Roerich”.
2. Garantire che le azioni che provocano la sterminazione completa o parziale del patrimonio culturale della famiglia Roerich, che si trova sul suo territorio, incluso quello portato da Iuri N.Roerich nell’URSS, non saranno effettuate.
3. Prendere tutte le misure necessarie per proteggere l’eredità dei Roerich che si trova sul suo territorio, incluse quelle previste nel punto II.1.2.
4. In seguito non permettere di violare i principi e le norme internazionali, eseguendo le azioni che porterebbero all’abolizione del Centro Internazionale dei Roerich (il Centro), del Museo non governativo N.K.Roerich, creato dal Centro, e del patrimonio culturale dei Roerich, che viene conservato da esso. Stabilire una base giuridica, che assicurerebbe la preservazione, il lavoro e lo sviluppo del Centro e a tal effetto accettare e osservare gli atti leggislativi appropriati.
5. Non permettere di calunniare e denigrare i nomi e il patrimonio dei Roerich, facendo così smettere la trasgressione dei principi e delle norme internazionali stabiliti negli atti dell’UNESCO. Prendere le misure appropriate per adempire il suo impegno internazionale, vale a dire per assicurare la stima verso il patrimonio culturale dei Roerich nella società, sopratutto mediante i programmi d’istruzione, di chiarimento e d’informazione.
Preparando questi programmi occorre attrarre il Centro Internazionale dei Roerich e il Museo N.K.Roerich (la città di Mosca) alla partecipazione attiva in qualità di cenro d’importanza mondiale per lo studio, la popolarizzazione e la conservazione del patrimonio dei Roerich.
III. ALL’UNESCO:
In conformità agli obbiettivi ed impegni di statuto tutelare e prestare un’assistenza completa con tutti i mezzi accessibili che ha l’UNESCO, al Comitato costante internazionale per la protezione del patrimonio culturale dei Roerich nel mondo che rappresenta il meccanismo efficace e reale del controllo internazionale pubblico per conservare il retaggio culturale nei casi che le azioni degli stati non siano sufficenti.
1 Il Patto Roerich è l’Accordo di tutela degli istituti artistici e scientifici e monumenti storici di 15 aprile del 1935, Preambulo, art.2 ; La Convenzione di L’Aia del 1954 di protezione dei valori culturali durante conflitti armati, Preambulo, la Dichiarazione dell’ UNESCO del 2003 sull’abolizione premeditata del patrimonio culturale, Preambulo.
2 La Convenzione del 1972 di protezione del retaggio culturale e naturale dell’umanità, Preambulo; la Raccomandazione del 1972 di tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, Preambulo.
3 La Raccomandazione del 1972 di tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, Preambulo. Vedere anche : la Convenzione del 1970 sulle misure inerenti all’interdizione e prevenzione di un’importazione o un’esportazione illegale come pure di una trasmissione illegale del diritto di proprietà ai valori culturali, Preambulo; La Convenzione del 1972 di protezione del retaggio culturale e naturale dell’umanità, art.4.
4 La Raccomandazione del 1976 di ricambio internazionale dei beni culturali, art.2, Vedere anche la Raccomandazione del 1968 di protezione dei valori culturali che sono in pericolo a causa di certi lavori pubblici o privati, Preambulo; la Raccomandazione del 1978 di tutela dei beni mobili culturali, Preambulo.
5 La Convenzione del 1972 di protezione del retaggio culturale e naturale dell’umanità, Preambulo; § 3.
6 La Dichiarazione dell’UNESCO del 2003, riguardante la distruzione premeditata del patrimonio culturale, art. 6
7 La Dichiarazione universale dell’UNESCO del 2001 sulla varietà culturale art.5; la Raccomandazione dell’UNESCO del 1976 su partecipazione e contributo delle masse popolari alla vita culturale, art.4, lettere (a) e (b); il Statuto dell’UNESCO, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU, art.27; il Patto internazionale di diritti economici, sociali e culturali, articoli 13 e 15; il Patto internazionale di diritti civili e politici.
8 La Raccomandazione dell’UNESCO 1978 di tutela dei beni mobili culurali, art. 9.
9 La Dichiarazione del 1966 di principi della cooperazione internazionale e culturale, art.7, p.1; la Raccomandazione del 1972 di tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, Preambulo.
10 La Convenzione del 1972 di protezione del retaggio culturale e naturale dell’umanità, Preambulo; la Raccomandazione del 1972 di tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, Preambulo.
11 La Dichiarazione dell’UNESCO del 2003 riguardante la distruzione premeditata del patrimonio culturale, Preambulo, l’ultimo paragrafo.
12 La Raccomandazione del 1968 di protezione dei valori culturali che sono in pericolo
a causa di certi lavori pubblici o privati, Preambulo; Vedere anche la Raccomandazione
1978 di tutela dei beni mobili culturali, art.art 5,17; la Raccomandazione del 1972 di
tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, art.art.11,61; la Convenzione
1972 di protezione del retaggio culturale e naturale dell’umamità, art.27, p.1 e 2;
la Raccomandazione del 1976 di ricambio internazionale dei beni culturali, art. 11;
la Raccomandazione del 1960 inerente alle misure più efficaci che garantiscono
l’accessibilità dei musei a tutti, Preambolo articoli 2, 13, 14, 16;
la Raccomandazione del 1962 di protezione della bellezza e del carattere di paesaggi e
luoghi, Preambolo, art.art. 37,40, 42; la Raccomandazione del 1968 di protezione
dei valori cultuali che sono in pericolo a causa di certi lavori pubblici o privati,
articoli 31,32 ecc.
13 L’importazione o l’esportazione legale come pure la trasmissione del diritto di proprietà devono effettuarsi in conformità agli statuti della Convenzione 1970 sulle misure inerenti all’interdizione e prevenzione di un’importazione o esportazione illegale come pure di una trasmissione illegale del diritto di proprietà ai valori culturali e conformemente agli altri atti internazionali adeguati, però, nel caso in cui manchi il regolamento mediante gli atti internazionali, devono effettuarsi conformemente ai principi morali universali e alle richieste della coscienza pubblica.
14 Vedere: la Raccomandazione del 1960 inerente alle misure più efficaci che garantiscono l’accessibilità dei musei a tutti, 1960, art.art. 3, 17, 18; la Raccomandazione del 1972 di tutela del patrimonio culturale e naturale a livello nazionale, art.art. 49,51; la Raccomandazione del 1989 di conservazione del folclore,1989, art.D, lettera (d).
15 Vedere art.13 della Raccomandazione 1960 inerente alle misure più efficaci che garantiscono l’accessibilità dei musei a tutti: “ Nei luoghi in cui si trovano, i musei devono essere centri di ragione e di cultura. A tal effetto devono dar contributo alla vita spirituale e culturale della popolazione ed essa a volta sua deve avere la possibilità di partecipare all’attività e allo sviluppo dei musei”.
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